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Contatti & Info
Le prestazioni professionali degli avvocati vengono remunerate sulla base delle “Tariffe Forensi” aggiornate periodicamente dal Ministero della Giustizia, le cui voci sono ripartite tra “DIRITTI” ed “ONORARI”.
Entrambe le ripartizioni sono legate al tipo di attività svolta ed al valore in termini economici della pratica, ma si differenziano tra loro per il fatto che :
- i “DIRITTI” sono indicati dalla tabella in misura fissa;
- gli “ONORARI” sono fissati tra un minimo/massimo, entro il quale l'avvocato determina di caso in caso l'ammontare, sulla base di criteri prestabiliti.
A norma di legge le tariffe sono inderogabili, ovvero l'avvocato, pena severe sanzioni disciplinari, non può esimersi dall'addebitare al cliente “al minimo” quanto previsto dalle tabelle. D.M. 8 aprile 2004, n. 127 .
Per la visione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, clicca su " D.M. n. 127 del 08.04.2004 ( G.U. n. 115 del 18.05.2004)!